Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da
Daniele Leodori (Pd), ha approvato, all’unanimità (42 voti a favore), la
proposta di legge regionale n. 9 del 2013, d’iniziativa della Giunta, recante disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica e di razionalizzazione della macchina amministrativa regionale. Approvati anche alcuni ordini del giorno, il voto sul provvedimento è arrivato alle ore 10 e 41, dopo un’ultima sessione di lavoro del Consiglio iniziata alle ore 20 e 25 di ieri e durata oltre quattordici ore.
La Pl 9, nota anche come “collegato” alla Finanziaria 2013, è approdata mercoledì 19 nell’Aula consiliare, dopo tredici sedute e due audizioni in commissione Bilancio, con il seguente titolo: “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza della organizzazione degli uffici e servizi della regione.”. Il provvedimento è diventato legge dopo tre giorni e una notte di seduta del Consiglio regionale. Suddiviso in tre parti, si compone di 38 articoli.
Dopo le dichiarazioni di voto e prima del voto finale, è intervenuto il presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti. “E’ un atto politico di grandissima rilevanza – ha dichiarato Zingaretti – che su una legge di assoluta importanza per questaistituzione ci sia addirittura l’unanimità dei consensi. Ringrazio l’aula per il lavoro svolto in queste settimane, per l’impegno e soprattutto per la qualità del confronto dalla commissione fino al Consiglio, non rinunciando dentro lo scontro a ricercare, se possibile, anche le occasioni per costruire insieme un progetto. Non ho problemi a dire che sono assolutamente convinto che il testo di Giunta è uscito da questo confronto consiliare assolutamente migliorato”.
Zingaretti, presente durante tutto lo svolgimento dei lavori, era intervenuto anche nel corso dell’esame di uno degli articoli del provvedimento, il 34, con il quale si stabilisce il trasferimento del competenze e del personale dell’Agenzia di sanità pubblica direttamente alla Regione o alla Asl RM/E. Per il governatore del Lazio si tratta di “una delle maggiori innovazioni positive che abbiamo voluto mettere in campo. Urgente – ha detto Zingaretti -, perché urgente e drammatica è la situazione della sanità del Lazio, non solo nella parte dei suoi bilanci ma anche per gli esiti che sette anni di piani di rientro hanno prodotto all’interno del sistema sanitario regionale che soffre di gravissimi problemi che pagano in primo luogo i precari, i lavoratori e coloro che hanno bisogno di un sistema di difesa del diritto alla salute reale.”.
“Il provvedimento che riguarda l’Asp – ha proseguito Zingaretti – si inserisce in una strategia molto innovativa che in questi cento giorni abbiamo voluto mettere in campo e che ci ha portato ad adottare provvedimenti molto radicali.”.
Indennità e vitalizi
Il capo I, “Misure di contenimento della spesa regionale”, contiene, nella prima sezione, disposizioni riguardanti i consiglieri regionali, gli assessori e i gruppi consiliari. Vi sono stabilite le indennità di carica e di funzione e i rimborsi spese di consiglieri e assessori e vi è fissato il tetto del loro trattamento economico: 11.100 euro lordi (7.600 euro d’indennità di carica più un rimborso spese per l’esercizio del mandato pari a 3.500 euro), anziché gli attuali 12.529 euro. Solo ai presidenti della Regione e del Consiglio regionale spetterà un’indennità di funzione, pari a 2.700 euro: il loro trattamento economico massimo non potrà superare i 13.800 euro. Vietato il cumulo delle indennità o emolumenti derivanti da più cariche. E’ confermata l’abolizione del vitalizio, già introdotta dalla finanziaria regionale 2012, per i consiglieri regionali a partire dall’attuale legislatura (art. 7). E’ esclusa l’erogazione del vitalizio al titolare o l’avente diritto all’assegno vitalizio o il titolare dell’assegno di reversibilità condannato in via definitiva per uno dei delitti che comporti l’interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell’interdizione.
I fondi ai gruppi consiliari
I gruppi consiliari dovranno predisporre un rendiconto sull’impiego dei fondi loro destinati da inviare al presidente della Regione. In caso di irregolarità nella rendicontazione, il gruppo consiliare decadrà dal diritto all’erogazione dei contributi con l’obbligo di restituzione delle somme ricevute (articolo 12). A decorrere dalla presente legislatura, anche i consiglieri regionali passeranno al trattamento previdenziale contributivo (art. 1 bis). I dati sui finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari saranno pubblicati su un’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio e saranno trasmessi alla Corte dei conti, alla Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati. Altre disposizioni riguardano l’assegno in caso di sospensione del consigliere regionale (art. 5), la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale di consiglieri, assessori e componenti di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti e società regionali (art. 6), lo stato giuridico degli assessori non consiglieri (art. 9).
Il riordino degli enti e delle società regionali
La seconda sezione del capo I della Pl 9 contiene norme sull’amministrazione regionale, le società e gli enti pubblici dipendenti. In attuazione della normativa nazionale in tema di spending review (dl 95/2012), si demanda alla Giunta regionale la predisposizione di una o più proposte di legge dirette alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni regionali. Tali proposte di legge potranno prevedere la messa in liquidazione degli enti considerati inutili con la contestuale ricollocazione e riqualificazione del personale. Anche in questo caso, è la normativa nazionale a dettare le regole: le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione con un fatturato da prestazione di servizi a favore della Regione stessa superiore al 90 per cento dell’intero fatturato dovranno essere sciolte o alienate. Si tratta delle società che sostanzialmente non hanno mercato e che, secondo la normativa europea in materia di tutela della concorrenza, non dovrebbero più operare.
Limiti ai compensi di manager e amministratori
Una norma fissa il tetto ai compensi degli amministratori di enti e società regionali: non potranno avere un trattamento economico annuo omnicomprensivo superiore a quello del presidente della Regione (art. 22). La Pl 9 fissa anche un tetto massimo al “trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione”: non potrà superare il 60 per cento del trattamento economico annuale del primo presidente della Corte di cassazione, vale a dire non potrà essere superiore a 175/180 mila euro (art. 19). Inoltre, s’introduce il principio che la partecipazione agli organi collegiali di enti che ricevono in via ordinaria contributi dalla Regione debba essere onorifica. Qualora sia previsto, il gettone di presenza non potrà superare i trenta euro (art. 15). I compensi dovuti dalle società o dagli enti a quei dipendenti regionali che partecipano all’amministrazione o fanno parte di collegi sindacali di società o enti partecipati dalla Regione finiranno direttamente nelle casse regionali (art. 17).
Ulteriori riduzioni alla spesa
Non più del 20 per cento di quanto impegnato nel 2009 potrà essere speso per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Abolite le spese per sponsorizzazioni. Dimezzata la spesa annua per l’attività di formazione dei dipendenti regionali e per l’assunzione di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione. Altre disposizioni di questa sezione della Pl 9 riguardano tagli alle auto blu, alle spese per buoni taxi, la riduzione dei canoni passivi di locazione.
L’istituzione del collegio dei revisori dei conti
In ottemperanza della normativa nazionale in materia di stabilizzazione della spesa pubblica, in particolare del decreto legge 138/2011, tutte le regioni devono dotarsi di un collegio dei revisori dei conti. Il capo II della Pl 9 ne stabilisce l’istituzione nella Regione Lazio e ne regola il funzionamento. Quale organo di controllo interno e di vigilanza, il collegio dei revisori dei conti avrà il compito di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, in raccordo con le sezioni regionali della Corte dei conti. Ne faranno parte tre membri effettivi più due supplenti, scelti mediante estrazione da un elenco i cui iscritti devono possedere la qualifica di revisori legali, così come è definita dalla normativa nazionale e comunitaria, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali. Chiudono la Pl 9 gli articoli di rito sull’abrogazione di norme precedenti e sull’entrata in vigore: il provvedimento sarà in vigore dal giorno dopo la pubblicazione sul Burl.